A cura di T. Alabardi
L’art. 116, comma 3, della Costituzione prevede che con legge dello Stato possano essere attribuite a singole Regioni ordinarie “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” relativamente alle materie di competenza concorrente di cui all’art. 117, comma 3, Cost. nonché a tre materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, Cost. (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali).