I membri del Congresso devono essere costretti a indossare uniformi come piloti di Formula 1, così possiamo identificare i loro sponsor. (Caroline Baum, giornalista australiana)

Come capita spesso, eventi di cronaca e polemica politica incrociano e si sovrappongono ai percorsi normativi.

A metà dello scorso mese di gennaio risale la notizia che il fondatore del M5S Beppe Grillo risulta indagato dalla Procura di Milano pertraffico di influenze illecite in favore della Moby Lines, la compagnia marittima di proprietà dell’armatore Vincenzo Onorato.

La notizia ha avuto un’eco amplificata dal fatto che il suo Movimento ha perorato a lungo la necessità di intervenire in sede legislativa sul c.d. “traffico di influenze illecite”, come disciplinato dalla legge n. 190/2012 (1) e recentemente modificato dalla legge n. 3/2019 (2).

Negli stessi giorni, precisamente il 12 gennaio u.s., la Camera dei deputati approvava in prima lettura un testo di legge unificato recante la Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (3).

La coincidenza – certamente casuale – ha rilanciato la necessità,  ma anche la problematicità, della definizione in sede penale delle attività illecite, l’urgenza di fornire un inquadramento della legittima attività di rappresentanza degli interessi e dei suoi profili professionali: il tutto a  conferma della rilevanza della questione, tanto nel dibattito che nella concreta attività politica.

Certo, di fronte all’avvenuto, primo passaggio parlamentare, una domanda che è lecito e doveroso farsi: sarà la volta buona?

È infatti dal 1976 che il Parlamento cerca di definire in termini legislativi la cosiddetta “attività di lobbying”.

E da allora si contano almeno 96 progetti di legge presentati, nessuno dei quali giunto alla definitiva approvazione.

È certamente di buon auspicio che almeno un ramo del Parlamento abbia a larghissima maggioranza approvato il testo su cui era stato trovato un compromesso in Commissione Affari Costituzionali: il cammino è tuttavia ancora lungo e un fattore rilevante sarà la continuità della attuale legislatura.

Il testo legislativo approvato presenta una indubbia organicità, intervenendo a disciplinare:

  • l’obbligo di iscrizione a un istituendo registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi per coloro che intendono svolgere tale attività presso i decisori pubblici (art. 4);
  • la trasparenza dell’agenda degli incontri dei rappresentanti di interessi (art. 5);
  • il codice deontologico (art. 6);
  • il comitato di sorveglianza specifico presso l’Antitrust (art. 7);
  • la procedura di consultazione da parte dei decisori pubblici (art. 10);
  • l’apparato sanzionatorio in ipotesi di violazioni (art.11).

Non meno rilevante è lo sforzo definitorio prodotto dalla norma (art. 2), che in questo campo è particolarmente importante e delicato.

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